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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2016

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

Art. 7
Aree pubbliche per l'esercizio del commercio
1. I Comuni definiscono le aree e il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, secondo i seguenti criteri:
a) idoneità delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
b) localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai consumatori e idonee vie di fuga o di passaggio dei mezzi di emergenza;
c) impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto della densità della rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante come volano di ulteriori attività e per combattere la desertificazione commerciale;
d) favorire le zone in via di espansione urbana, le zone turistiche e montane, le frazioni con meno di 3000 abitanti;
e) salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del D. Lgs n. 114 del 1998 Sito esterno, anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse;
f) salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passaggio dei pedoni;
g) presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di trasporto pubblico;
h) superficie dei posteggi adeguata all'esercizio dell'attività, anche in relazione alla localizzazione del posteggio.

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