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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni:
a) compilano e approvano, ove mancanti, le graduatorie delle presenze nei mercati e nelle fiere;
b) approvano la sanatoria dei mercati e delle fiere non ancora regolarizzati;
c) approvano il regolamento dei mercati e delle fiere;
d) possono determinare la tipologia merceologica dei singoli posteggi, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno.
2. La Regione esercita il potere sostitutivo per i Comuni inadempienti ai sensi del comma 18 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno, secondo quanto previsto dall'art. art. 32 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 come modificata dall'art. 36 della L. R. 21 aprile 1999, n. 3.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
4. In attuazione del comma 2 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno, fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della presente legge per l'assegnazione dei posteggi liberi, per gli orari di vendita e per l'imputazione delle presenze effettuate dagli operatori. Per gli operatori delle fiere la normativa previgente relativa alla modalità di partecipazione continua ad applicarsi per ulteriori 90 giorni a partire da detto termine.
5. Agli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, il Comune sede di posteggio rilascia, a richiesta dell'interessato, l'autorizzazione e la concessione decennale di cui all'art. 2 per il posteggio utilizzato.
6. Ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa previgente.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, limitatamente all'anno 2018, coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 della presente legge, negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino. I tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.

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