Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 21/12/2018 | |
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4. | ![]() | 29/07/2016 | |
5. | ![]() | 30/07/2015 | |
6. | ![]() | 24/05/2013 | |
7. | ![]() | 29/06/1999 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/2020
LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
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Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(sostituiti lett. a) comma 1 e comma 3 da art. 3 L.R. 24 maggio 2013, n. 4)
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
a) ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114 del 1998
;
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b) in qualunque regione italiana, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998
.
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2. È fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lett. b) del comma 1, rilasciate da un paese appartenente all'Unione Europea.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998
.
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4. L'attività di vendita itinerante, fatte salve le deroghe stabilite dai Comuni, può essere effettuata:
a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
5. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, limitatamente all'anno 2018, coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 della presente legge, negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino. I tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.