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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

Art. 4

(sostituiti comma 2, lett. b) e abrogata lett. c) comma 3 da art. 4 L.R. 24 maggio 2013, n. 4)

Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni
1. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare entro 180 giorni i titoli autorizzativi in suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in altro Comune.
2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione e la relativa richiesta di voltura è inviata:
a) al Sindaco del Comune sede di posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98 Sito esterno;
b) al Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998, per le imprese dotate di autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno;
c) abrogata.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, limitatamente all'anno 2018, coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 della presente legge, negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino. I tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.

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