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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

Art. 5

(sostituito comma 1, aggiunto comma 1 bis, sostituite lett. a) e c) comma 2 da art. 5 L.R. 24 maggio 2013, n. 4, poi aggiunto comma 2 bis da art. 3 L.R. 30 luglio 2015, n. 15, infine aggiunti commi 4 bis. e 4 ter. da art. 19 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, infine aggiunta lett. c bis) al comma 2 da art. 14 L.R.18 luglio 2017, n. 14)

Revoca dell'autorizzazione e sanzioni
1. L'esercente ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 corredate dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'esercizio del commercio su aree pubbliche è comunque consentito ai soggetti abilitati nelle forme previste dalle altre regioni italiane. Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche).
1 bis. In caso di violazione delle disposizioni contenute al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno.
2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 Sito esterno;
b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.
c bis) non risulti iscritto al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa.
2 bis. I titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provveda a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.
3. Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato senza oneri per l'amministrazione un nuovo posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
4. Il Comune deve prevedere, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno, che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato o in una fiera comporti l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
4 bis. Nel caso in cui revochi un'autorizzazione di cui all'articolo 2 per motivi di pubblica utilità, oppure non riassegni, alla scadenza del periodo di concessione, il posteggio cui essa afferisce, il Comune rilascia al titolare un'autorizzazione di cui all'articolo 3, sulla quale sono trasferite le presenze maturate con la precedente autorizzazione di cui all'articolo 2.
4 ter. Qualora, alla scadenza del periodo di concessione, il Comune riduca il numero dei posteggi di un mercato o di una fiera, la riassegnazione dei posteggi tiene conto delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g).

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, limitatamente all'anno 2018, coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 della presente legge, negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino. I tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.

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