LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Aree pubbliche per l'esercizio del commercio
1. I Comuni definiscono le aree e il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, secondo i seguenti criteri:
a) idoneità delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
b) localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai consumatori e idonee vie di fuga o di passaggio dei mezzi di emergenza;
c) impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto della densità della rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante come volano di ulteriori attività e per combattere la desertificazione commerciale;
d) favorire le zone in via di espansione urbana, le zone turistiche e montane, le frazioni con meno di 3000 abitanti;
e) salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del D. Lgs n. 114 del 1998 , anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse;
f) salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passaggio dei pedoni;
g) presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di trasporto pubblico;
h) superficie dei posteggi adeguata all'esercizio dell'attività, anche in relazione alla localizzazione del posteggio.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, limitatamente all'anno 2018, coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 della presente legge, negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino. I tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.