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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 5 luglio 1999

Art. 8
Attività dirette della Regione
1. Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione provvede direttamente all'organizzazione di attività:
a) di promozione del territorio regionale quale sede di produzioni cinetelevisive;
b) di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, anche con la collaborazione di enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.
2. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.
3. La Regione può realizzare i propri interventi diretti anche avvalendosi degli enti o delle società, operanti nel settore dello spettacolo, ai quali partecipa.

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