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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2014, n. 20

L.R. 16 luglio 2015, n. 11

Art. 3

(aggiunto comma 4 bis. da art. 6 L.R. 16 luglio 2015, n. 11)

Funzioni di Province e Comuni
1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:
a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;
c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
d) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti.
2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione nella medesima materia.
3. I Comuni in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:
a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati;
c) attuano interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
e) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.
4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche dalle Province, d'intesa con i Comuni, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 7.
4 bis. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse.

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