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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

Art. 10
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall' art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

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