LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 16 luglio 2015, n. 11 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 30 maggio 2024, n. 3Art. 11
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.