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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2015
2. Testo Coordinato16/07/2015
3. Testo Coordinato23/07/2014
4. Testo Originale05/07/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2015

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Art. 1
Finalità
1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.
2. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali operanti in materia di spettacolo dal vivo e individua le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza, ...- di seguito denominate spettacolo - ponendo il pluralismo culturale e la qualità artistica a fondamento di esse.
3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità ed alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.

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