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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2015
2. Testo Coordinato16/07/2015
3. Testo Coordinato23/07/2014
4. Testo Originale05/07/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2015

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Art. 4

(abrogata lett. h) comma 1 da art. 14 L.R. 23 luglio 2014, n. 20)

Tipologie di intervento regionale
1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a:
a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli, da parte di soggetti pubblici e privati con sede nella regione;
b) organizzazione di festival e rassegne sul territorio emiliano-romagnolo;
c) iniziative di formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore dello spettacolo e con le istituzioni scolastiche ed universitarie;
d) iniziative volte alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e dell'espressione artistica dei giovani;
e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo, anche in collaborazione con l'Università, in base alle vigenti leggi;
f) attività di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali;
g) iniziative di promozione e informazione tese a favorire la mobilità del pubblico;
h) abrogata.
2. La Regione inoltre ai sensi dell'art. 9 concede contributi per spese di investimento relative:
a) alla predisposizione, al restauro, all'adeguamento e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo;
b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della circuitazione degli eventi e della mobilità del pubblico;
c) alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione.
3. La Regione può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti nel settore dello spettacolo o di sezioni speciali riservate allo spettacolo di consorzi fidi operanti anche in altri settori economici per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.

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