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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2015
2. Testo Coordinato16/07/2015
3. Testo Coordinato23/07/2014
4. Testo Originale05/07/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2015

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Convenzioni, accordi e contributi
1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.
2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:
a) le attività e i progetti da realizzare;
b) oneri a carico dei firmatari;
c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.
3. La Regione può concludere accordi con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli accordi indicano:
a) le attività e i progetti da realizzare;
b) i soggetti attuatori;
c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;
d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
4. La Regione può concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

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