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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2015
2. Testo Coordinato16/07/2015
3. Testo Coordinato23/07/2014
4. Testo Originale05/07/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2015

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Art. 9

(comma 2 sostituito da art. 7 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Interventi per spese di investimento
1. La Regione concede contributi a enti locali e a soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.
2. I contributi di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere concessi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata.
3. In coerenza con il programma pluriennale, la Giunta Regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi, che comunque possono essere fruiti solo da soggetti che dispongono di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento proposto. I contributi vengono definiti da piani d'intervento annuali approvati dalla Giunta, in relazione alle disponibilità di bilancio.

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