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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 maggio 2007, n. 6

Art. 19 bis
Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio
1. E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.
2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

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