LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 10 luglio 1999
Art. 13
Autorizzazioni dovute
1. Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici e delle condizioni di cui al comma 2, il rilascio di autorizzazione:
a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1500 mq. nei Comuni aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 800 mq. nei restanti Comuni;
b) all'aumento della superficie di vendita di una media struttura, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera a).
2. Ai fini di cui al comma 1 il rilascio dell'autorizzazione è dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di almeno quattro esercizi rientranti nei limiti dimensionali di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 144 del 1998
;
![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
b) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell'art. 24 della L. 11 giugno 1971, n. 426
, per la vendita di generi di largo e generale consumo;
![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
c) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;
d) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 1998
, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.
![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
3. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini dell'impegno al reimpiego del personale di cui alla lettera c) del comma 2 e i relativi termini.