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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 maggio 2007, n. 6

L.R. 27 giugno 2014, n. 7

Art. 9
Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori
1. Nelle aree montane e rurali, nonché nei centri minori e nei nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 114 del 1998 Sito esternonei quali non risulti possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, i Comuni favoriscono la presenza di esercizi commerciali polifunzionali nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2. Ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del 1997, la Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti l'attivazione di esercizi polifunzionali.
3. Con successiva legge regionale saranno previste esenzioni dai tributi regionali.

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