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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

Art. 14 (1)

(Sostituito comma 3 da art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9)

Osservatorio regionale del commercio
1. In attuazione della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esternola Regione costituisce l'Osservatorio regionale del commercio.
2. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio, svolge i compiti di cui all'art. 1 e, in particolare:
a) realizzazione di un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) elaborazione e diffusione a tutti i soggetti interessati delle basi conoscitive e dei dati aggregati per la programmazione regionale nel settore del commercio e per la conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno;
c) redazione, anche ai fini di cui alla lettera b), di un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze del commercio e dei consumi;
d) elaborazione dei criteri e delle condizioni in materia di programmazione della rete distributiva di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3.
3. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite dalla Giunta regionale.
4. L'Osservatorio si avvale altresì di una Conferenza consultiva la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta Regionale. La partecipazione alla Conferenza non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione.
5. Per l'organizzazione delle attività dell'Osservatorio la Regione, anche avvalendosi di Enti e strutture che presentino la necessaria affidabilità e competenza e sentita la Conferenza consultiva, predispone un programma annuale.
6. La Regione promuove le attività dell'Osservatorio in un sistema coordinato con gli Enti Locali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
7. Al fine di fornire all'Osservatorio i dati e le informazioni strutturate sufficienti per monitorare l'evoluzione della rete distributiva:
a) i Comuni forniscono alle Province e alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno i dati relativi all'anno precedente concernenti il settore, articolati per tipologia, collocazione, superficie e merceologie, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione;
b) le Province elaborano i dati comunali con riferimento ai bacini sovracomunali di cui al comma 6 dell'art. 3 e li trasmettono alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione medesima.

Note del Redattore:

Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti

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