LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL
D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
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Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9 L.R. 3 ottobre 2023, n. 12Art. 13
Autorizzazioni dovute
1.
Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici e delle condizioni di cui al comma 2, il rilascio di autorizzazione:
a)
all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1500 mq. nei Comuni aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 800 mq. nei restanti Comuni;
b)
all'aumento della superficie di vendita di una media struttura, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera a).
2.
Ai fini di cui al comma 1 il rilascio dell'autorizzazione è dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di almeno quattro esercizi rientranti nei limiti dimensionali di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 144 del 1998
;
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b)
che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell'
art. 24 della L. 11 giugno 1971, n. 426
, per la vendita di generi di largo e generale consumo;
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c)
che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;
d)
che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati alla lettera d) del
comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 1998
, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.
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3.
Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
4.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini dell'impegno al reimpiego del personale di cui alla lettera c) del comma 2 e i relativi termini.
Note del Redattore:
Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti
Ai sensi dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12