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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2022
2. Testo Coordinato30/07/2015
3. Testo Coordinato27/06/2014
4. Testo Coordinato27/06/2014
5. Testo Originale10/07/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/10/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno (2)

Art. 11
Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Concessione edilizia
1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita, di cui all' art. 9 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esternoè inoltrata al Comune competente, unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione individuati dalla Giunta regionale. La domanda è inviata in copia alla Provincia e alla Regione.
2. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere all'interessato l'integrazione della documentazione eventualmente mancante. I termini di cui al presente articolo sono interrotti fino al ricevimento, da parte del Comune, della documentazione richiesta.
3. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, integra la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione di apposita modulistica, predisposta dalla Giunta regionale, ed invia l'intera documentazione alla Provincia e alla Regione.
4. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio della documentazione di cui al comma 3, il Comune, previa intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza di servizi prevista all' art. 9 del D. Lgs. 114 del 1998 Sito esterno, fissandone lo svolgimento non prima di quindici e non oltre sessanta giorni.
5. Della data di indizione della Conferenza è data notizia al richiedente, ai Comuni contermini e a quelli appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza, alle Organizzazioni dei consumatori, e alle Organizzazioni provinciali delle imprese del commercio e alle Organizzazioni Sindacali, affinché possano esercitare le facoltà di cui al comma 4 dell'art. 9, del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno.
6. Qualora nel bacino di utenza ricada anche una parte del territorio di Regione confinante, la Conferenza dei servizi richiede il parere non vincolante della Regione stessa. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta si prescinde da detto parere.
7. Le domande relativamente alle quali non è comunicato provvedimento di diniego decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi sono da ritenersi accolte.
8. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione di apertura.

Note del Redattore:

Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti

Ai sensi  dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12

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