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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2022
2. Testo Coordinato30/07/2015
3. Testo Coordinato27/06/2014
4. Testo Coordinato27/06/2014
5. Testo Originale10/07/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/10/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno (2)

Art. 15
Disposizioni procedurali ed organizzative
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva:
a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui ai commi 7 e 9 dell' art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno, ai sensi dell' art. 13 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;
b) le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno;
c) le modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all' art. 23 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno.
2. Ai fini della lettera b) del comma 1 si intendono:
a) per vendite di liquidazione quelle effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali;
b) per vendite di fine stagione quelle che riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda che non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
3. La Regione autorizza, in attuazione della lettera c) del comma 1, i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle Organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti interessati. Ai fini dell'autorizzazione regionale, i Centri di assistenza devono svolgere le attività di cui al comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esternoanche a favore di imprese non associate alle organizzazioni di categoria. La Regione riconosce prioritariamente i Centri di assistenza tecnica costituiti anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali.
4. Nell'affidamento della gestione dei corsi professionali di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esternosi tiene conto della priorità tra gli enti di cui al comma 7 di detto articolo, di quelli costituiti dalle Organizzazioni Imprenditoriali del commercio più rappresentative.

Note del Redattore:

Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti

Ai sensi  dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12

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