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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2022
2. Testo Coordinato30/07/2015
3. Testo Coordinato27/06/2014
4. Testo Coordinato27/06/2014
5. Testo Originale10/07/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/10/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno (2)

Art. 19 ter
Norme riguardanti le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti
1. L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta l'attività di vendita di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei restanti comuni. Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e di un quarto per la parte eccedente.
3. Sono merci ingombranti i seguenti prodotti:
a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori;
b) legnami;
c) materiali per l'edilizia;
d) mobili;
e) veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo.
4. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Note del Redattore:

Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti

Ai sensi  dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12

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