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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2022
2. Testo Coordinato30/07/2015
3. Testo Coordinato27/06/2014
4. Testo Coordinato27/06/2014
5. Testo Originale10/07/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/10/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno (2)

Art. 5
Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali
1. I Comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e ai criteri regionali di cui all'art. 4. Le previsioni dei piani comunali attengono in particolare:
a) ai dimensionamenti della funzione commerciale delle diverse tipologie;
b) alla localizzazione e alla disciplina delle grandi e medie strutture di vendita, in coerenza con le previsioni del P.T.C.P. di cui al comma 2;
c) alla definizione delle norme urbanistiche attinenti gli esercizi di vicinato nell'ambito della disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all' art. 2 della L.R. 8 novembre 1988 n. 46.
2. Le Province individuano con il P.T.C.P. gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esternoe delle aree di cui all'art. 9, in coerenza con le scelte di sviluppo dei sistemi insediativi, ambientali, socio economici e della mobilità di cui all' art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6. Le Province, in attuazione delle scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 3 e in conformità ai criteri regionali di cui all'art. 4, provvedono in particolare a definire le indicazioni di natura urbanistica e territoriale per la localizzazione delle aree per grandi strutture di vendita e delle aree per medie strutture che, per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale.
3. La Provincia, quando la localizzazione delle aree di cui al comma 2 ricada in comuni confinanti con altre province, dovrà richiederne preventivamente il parere non vincolante. Le Province confinanti sono tenute ad esprimersi entro 30 giorni, scaduti i quali il parere si intenderà dato positivamente.

Note del Redattore:

Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti

Ai sensi  dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12

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