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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno (2)

Art. 2

(modificata alinea, lett. b), lett. f), sostituita lett. g) comma 1 da art 61 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)

Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali
1. La presente legge dà attuazione agli obiettivi dell' art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno, promuovendo ... la qualificazione della rete distributiva, nell'ambito degli indirizzi di sviluppo sostenibile definiti negli strumenti della programmazione regionale, con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e in riferimento ai diversi ambiti territoriali di cui al comma 3 dell'art. 6 di detto Decreto:
a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio rispetto alle esigenze dell'utenza e dei consumatori, con particolare riguardo all'adeguatezza, anche in termini di servizi di prossimità, e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale e della mobilità;
b) pianificare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di vendita in modo unitario negli ambiti territoriali sovraindicati;
c) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualità delle città e del territorio, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche sviluppando l'integrazione fra attività commerciali, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività ricreative e di spettacolo;
d) salvaguardare i centri storici e le aree di valore storico-artistico, consentendo e favorendo la presenza competitiva di attività commerciali adeguate;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali e nei Comuni minori;
f) favorire lo sviluppo delle diverse tipologie distributive, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;
g) definire criteri, ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita, finalizzati a contenere l'uso del territorio e assicurare le compatibilità ambientali e della mobilità sostenibile;
h) favorire opportunità di sinergie e cooperazione tra diverse tipologie distributive e lo sviluppo di tipologie innovative di esercizi di vendita, nonché l'innovazione tecnologica nelle imprese, con particolare riferimento alla distribuzione e al commercio elettronico;
i) favorire l'associazionismo tra piccole imprese;
l) promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della logistica che migliorino la competitività e conseguano risultati positivi per diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente;
m) coordinare gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali in sede fissa con quanto previsto dalla legge di attuazione del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esternoin materia di commercio su aree pubbliche.

Note del Redattore:

Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti

Ai sensi  dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12

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