Esercizi commerciali polifunzionali
1.
Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2.
Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:
d)
gestione di rifugi escursionistici, così come normati dal comma 1, lettera o), e dal comma 14, dell'articolo 12 (Strutture ricettive extralberghiere) dell'Allegato 1, previsto dall'
articolo 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
3.
I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della Commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale.
4.
I Comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali del settore merceologico alimentare.
5.
abrogato.
6.
Fatta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la Regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali.
7.
Gli esercizi del presente articolo non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della
legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ( Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.
8.
I contributi, le agevolazioni e le esenzioni concessi ai sensi del presente articolo o di altra normativa non possono essere concessi agli esercizi del comma 1 che non rispettino quanto stabilito al comma 7.
9.
Qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite al comma 7, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi.