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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 20
Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonchè alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominata Autorità.
2. L'Autorità è organo monocratico nominato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare competente. La nomina è effettuata tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenze nel settore dei servizi pubblici.
3. Il titolare dell'Autorità dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Ad esso è attribuita una indennità determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.
4. Ferma restando l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, non possono essere nominati titolari dell'Autorità:
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province e Comunità Montane della regione nonchè dipendenti di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Agenzie, dei soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori dei servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorità non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Agenzie, di soggetti gestori dei servizi idrici o dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale di una segreteria e dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e sui servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito dall'art. 22, costituiti nell'ambito della direzione generale competente in materia di ambiente. Può inoltre avvalersi di esperti, mediante contratti di prestazione professionale e di consulenza da proporre alla Giunta regionale.

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