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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 21
Compiti dell'Autorità
1. L'Autorità opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e valutazione e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. L'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'art. 23;
c) segnala la necessità dì modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Agenzia e i gestori dei servizi in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti ;
d) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
e) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
f) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani;
g) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
h) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli Enti locali, delle Agenzie, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24;
i) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e sull'attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli Enti locali, alle Agenzie e agli altri soggetti interessati.
3. L'Autorità può richiedere alle Agenzie ed ai soggetti gestori dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani che sono tenuti a fornirli, informazioni e documenti sulla loro attività.
4. L'Autorità coordina la propria attività e collabora con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche costituito ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 36 del 1994 Sito esterno. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.
5. L'Autorità, entro novanta giorni dal suo insediamento, disciplina con apposito atto il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, nonchè con le forme associative nelle quali gli utenti ed i consumatori siano organizzati.
6. La relazione annuale dell'Autorità è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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