Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 23
Carta del servizio pubblico
1. Ciascuna Agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, gli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai servizi idrici e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonchè dei diritti e degli obblighi degli utenti, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del D.L. 12 maggio 1995, n. 163 Sito esterno, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273 Sito esterno, nonchè degli indirizzi emanati dall'Autorità.
2. Per i servizi idrici la convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dei comma 1 dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, prevede l'obbligo per il soggetto gestore di applicare la Carta di servizio pubblico.

Espandi Indice