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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 24
Comitati consultivi degli utenti
1. Entro centoventi giorni dalla loro costituzione le Agenzie costituiscono Comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità, rispettivamente, dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. Su proposta dell'Autorità di cui all'art. 20, la Giunta sottopone al Consiglio regionale una direttiva rivolta alle Agenzie ai fini della costituzione dei Comitati consultivi degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento dei predetti Comitati.
3. Le Agenzie favoriscono presso gli utenti l'azione del Comitato consultivo degli utenti e ne assicurano il funzionamento.
4. Il Comitato consultivo degli utenti:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorità di cui all'art. 20;
d) trasmette all'Autorità di cui all'art. 20 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione dei servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio pubblico prevista dall'art. 23;
f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità di cui all'art. 20.

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