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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 25
Personale
1. Nel caso di trasferimento di attività concernenti il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dai Comuni, loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e privati, al personale già adibito a dette attività che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 Sito esterno secondo quanto disposto dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni.
2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonchè alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti servizi, l'impresa subentrante avvia con le organizzazioni sindacali le procedure eventualmente previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale dell'impresa cessante.
3. L'Agenzia coordina le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e modalità stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio.
4. Il personale in servizio negli enti di cui al comma 1 è soggetto alle procedure di trasferimento di cui al presente articolo nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente. Il personale che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'Agenzia entro il termine dalla stessa determinato.
5. Qualora i posti dell'organico del gestore del servizio non risultino integralmente ricoperti con il personale soggetto alle procedure di trasferimento che non ha presentato la domanda di cui al comma 4 si procede, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e tenuto conto prioritariamente del criterio dell'anzianità, al trasferimento del restante personale.
6. Il personale non trasferito è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale già adibito ad attività del servizio idrico integrato alla data del 31/12/1992. Il personale adibito alle stesse attività entrato in servizio in data successiva al 31/12/1992 è trasferito a domanda, da presentarsi all'Agenzia entro lo stesso termine di cui al comma 4, solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico del gestore tenuto conto del personale che non intende essere trasferito.
8. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo è conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento e si applicano i trattamenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.
9. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della legge 8 agosto 1991, n. 274 Sito esterno per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento presso l'ente di appartenenza.
10. La Regione, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di cui al comma 5 di trasferimento del personale.

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