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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Ai sensi e per gli effetti della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno e al fine di dare attuazione ai principi della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge:
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, in tema di gestione dei rifiuti urbani;
b) disciplina le forme di cooperazione tra gli enti locali, ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici;
c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;
d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi.
2. Relativamente ai servizi in materia di trasporto pubblico resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, recante " Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale ".
Art. 2
Ambiti territoriali ottimali
1. Nel territorio regionale sono delimitati, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno e dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, in corrispondenza con il territorio di ciascuna Provincia e con l'Area metropolitana di Bologna come determinata dalla L.R. 12 aprile 1995 n. 33, i seguenti ambiti:
1) Ambito territoriale ottimale di Piacenza
2) Ambito territoriale ottimale di Parma
3) Ambito territoriale ottimale di Reggio Emilia
4) Ambito territoriale ottimale di Modena
5) Ambito territoriale ottimale di Bologna
6) Ambito territoriale ottimale di Ferrara
7) Ambito territoriale ottimale di Ravenna
8) Ambito territoriale ottimale di Forlì-Cesena
9) Ambito territoriale ottimale di Rimini.
2. Il Consiglio regionale, su richiesta degli enti locali interessati avanzata prima della costituzione della forma di cooperazione di cui all'art. 3, può modificare le circoscrizioni e la denominazione degli ambiti territoriali ottimali con:
a) l'unificazione di due o più ambiti contigui di cui al comma 1;
b) il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito ed aggregazione degli stessi ad altro ambito contiguo a condizione che la popolazione residente in ogni ambito risulti superiore a 150.000 unità.
3. L'unificazione di due o più ambiti territoriali ottimali di cui alla lett. a) del comma 2 può essere richiesta dalla conferenza dei Sindaci, prevista all'art. 4, di ciascuno degli ambiti interessati con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento.
4. Il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito e la loro aggregazione ad altro ambito contiguo di cui alla lett. b) del comma 2, può essere richiesto su proposta dei Comuni interessati dalla conferenza dei Sindaci dell'ambito di appartenenza, prevista all'art. 4, con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento, acquisito l'assenso della conferenza dei Sindaci dell'ambito a cui vogliono essere aggregati espresso con la stessa maggioranza.
5. Dopo la costituzione della forma di cooperazione la modifica degli ambiti territoriali ottimali può essere richiesta, unicamente nei casi previsti al comma 2, decorsi cinque anni, con deliberazione dell'Assemblea della forma di cooperazione prevista all'art. 3.
6. Sulle richieste di cui ai commi 3, 4 e 5 il Consiglio regionale acquisisce il parere delle Province interessate e delibera comunque entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.
7. Il Consiglio regionale, su richiesta dei Comuni interessati può, inoltre, modificare le circoscrizioni degli ambiti territoriali ottimali, anche in deroga al termine previsto al comma 5, per includervi Comuni limitrofi di altre regioni o per consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni. Le richieste possono essere accolte previa approvazione dell'Assemblea della forma di cooperazione dell'ambito interessato e intesa con la Regione contermine.

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