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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Capo IV
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 15
Servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende, in particolare, lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento.
2. L'Agenzia, al fine di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti urbani, organizza le attività del servizio nel rispetto della previsione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti predisposti dalle Province ai sensi dell'art. 128 della L.R. n. 3 del 1999 perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonchè l'industrializzazione delle gestioni.
Art. 16
Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del servizio, l'Agenzia entro un anno dall'istituzione:
a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonchè i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora costituiti, le gestioni esistenti che rispondono alle previsioni del piano provinciale di gestione nonchè a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lett. a) prevedendo l'affidamento del servizio alle gestioni esistenti o a un nuovo soggetto gestore previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;
c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una convenzione per la gestione del servizio della durata di tre anni.
2. La convenzione di cui alla lett. c) del comma 1 è della durata:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito.
3. La Giunta regionale, decorso un anno dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui alla lettera c) del comma 1 previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
4. Restano ferme sino alla loro scadenza le concessioni del servizio affidate a società ed imprese consortili.
Art. 17
Piano di ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 16, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria dei rifiuti urbani. Il piano, in particolare, definisce:
a) il modello gestionale e organizzativo prescelto;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
d) gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
e) la tariffa di riferimento articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.
2. Nel caso in cui la convenzione abbia la durata prevista al comma 2 dell'art. 16, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione l'Agenzia espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente.
Art. 18
Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per ciascuna delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 16, l'Agenzia sulla base del metodo normalizzato stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Sito esterno determina la tariffa di riferimento del servizio da applicarsi in costanza della convenzione prevista dallo stesso articolo.
2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno assicura la copertura integrale dei costi del servizio ivi compresi quelli per lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. Il gestore del servizio concorda con questi ultimi il prezzo dello smaltimento.
Art. 19
Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani
1. l Comuni esprimono il parere sul piano provinciale per la gestione dei rifiuti, previsto al comma 4 dell'art. 128 della L.R. n. 3 del 1999, in sede di Agenzia.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, la Regione e le Province assicurano, anche mediante appositi accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale. Agli accordi possono partecipare anche le Agenzie di ambito per i servizi pubblici di cui alla presente legge.

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