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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 agosto 2001 n. 27

L.R. 28 gennaio 2003 n. 1

Art. 1

(modificato comma 1, sostituito comma 2, aggiunti commi 3 e 4

da art. 1 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

(1)
Oggetto e finalità
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno e al fine di dare attuazione ai principi della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge:
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, in tema di gestione dei rifiuti urbani;
b) disciplina le forme di cooperazione tra gli enti locali, ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici;
c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;
d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi.
2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della concorrenza e incoerenza con i principi generali stabiliti dalla Regione in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Sito esterno Sito esterno
3. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune, perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilita della risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualità della vita dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale.
4. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, nel rispetto dei principi fondanti il patto con le generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilita' previste dal

presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi

i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilita' decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

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