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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 agosto 2001 n. 27

L.R. 28 gennaio 2003 n. 1

Art. 20

(modificati commi 3 e 5 e sostituito comma 6 da

art. 21 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonchè alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominata Autorità.
2. L'Autorità è organo monocratico nominato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare competente. La nomina è effettuata tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenze nel settore dei servizi pubblici.
3. Il titolare dell'Autorità dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Ad esso è attribuita una indennità determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.
4. Ferma restando l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, non possono essere nominati titolari dell'Autorità:
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province e Comunità Montane della regione nonchè dipendenti di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Agenzie, dei soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori dei servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorità non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Agenzie, di soggetti gestori dei servizi idrici o dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di loro associazioni, su base regionale.
6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità dispone di una segreteria tecnica e si avvale dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e sui servizidi gestione dei rifiuti urbani istituito dall'articolo 22 nell'ambito della direzione generale competente in materia di ambiente. Può inoltre avvalersi sulla base della programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di prestazione professionale e di consulenza, dal direttore generale competente in materia di ambiente.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilita' previste dal

presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi

i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilita' decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

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