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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 agosto 2001 n. 27

L.R. 28 gennaio 2003 n. 1

Art. 22

(modificato comma 2 da art. 23 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
1. Per assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni degli utenti e dei consumatori adeguate informazioni sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani e sul foro funzionamento, è istituito l'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani di seguito denominato " Osservatorio ".
2. L'Osservatorio ... svolge funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente istituita ai sensi della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 in raccordo anche con gli Osservatori provinciali sui rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 Sito esterno (Disposizioni in campo ambientale). In ogni caso effettua:
a) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) la raccolta delle convenzioni e delle condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi;
c) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) attività di analisi dei livelli di qualità dei servizi erogati;
e) attività di analisi e comparazione sulle tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
f) attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.
3. L'Osservatorio è autorizzato, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche in via informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate.
5. Le Agenzie e i soggetti gestori dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani trasmettono periodicamente all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al comma 2.
6. La Regione, con proprio atto definisce le modalità di funzionamento e la struttura organizzativa dell'Osservatorio.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilita' previste dal

presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi

i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilita' decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

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