LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 7
(modificato comma 4 da art. 5 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia si dota di una apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali associati messi eventualmente a disposizione tramite convenzione.
2. La convenzione costitutiva definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.
3. Il direttore e il personale direttivo e tecnico possono altresì essere assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato secondo modalità e condizioni previste dallo statuto e nel rispetto della legislazione vigente.
4. Il direttore è nominato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 . Fino alla nomina del direttore, le relative funzioni sono affidate in via temporanea dal presidente dell'Agenzia a un dirigente degli Enti locali rientranti nell'ambito territoriale ottimale.
5. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilita' previste dal
presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi
i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilita' decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.