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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 agosto 2001 n. 27

L.R. 28 gennaio 2003 n. 1

Art. 8

(sostituito comma 3 da art. 28 L.R. 21 agosto 2001 n. 27;

sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Finanziamento delle Agenzie di ambito
1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di concessione di reti o impianti di loro proprieta concessi in uso al gestore dei servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai medesimi serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'Agenzia. Sito esterno
2. Le quote di finanziamento dell'Agenzia sono ripartite fra gli Enti locali sulla base di criteri dagli stessi stabiliti nella convenzione di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 o nello statuto del consorzio di cui alla lett. b) dello stesso comma.
3. Al fine di garantire l'avvio delle attività, la Regione assicura alle Agenzie un contributo finanziario una tantum secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Alle Agenzie sono inoltre assegnati gli eventuali contributi o finanziamenti pubblici da trasferire ai soggetti gestori per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento relativi allo sviluppo dei servizi pubblici considerati dalla presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilita' previste dal

presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi

i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilita' decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

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