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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 agosto 2001 n. 27

L.R. 28 gennaio 2003 n. 1

Capo IV
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 15

(sostituito comma 1 e modificato comma 2 da art. 15 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare.
2. L'Agenzia, al fine di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti urbani, organizza le attività del servizio nel rispetto della previsione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti predisposti dalle Province ai sensi dell'art. 128 della L.R. n. 3 del 1999 perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonchè l'industrializzazione delle gestioni,tenendo altresì conto del principio di prossimità territoriale per i rifiuti speciali derivanti dal pretrattamento dei rifiuti urbani.
Art. 16

(modificati commi 1, 3 e 4 e aggiunti commi 2 bis, 2 ter e 2

quater da art. 16 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del servizio, l'Agenzia entro diciotto mesi dall'istituzione:
a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonchè i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora costituiti, le gestioni esistenti che operano in coerenza con le previsioni del piano provinciale di gestione e rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lett. a) che confluiscono in quest'ultime o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui allarticolo 8 ter previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;
c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una convenzione per la gestione del servizio nel periodo di transizione della durata di tre anni. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.
2. La convenzione di cui alla lett. c) del comma 1 è della durata:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito.
2 bis. Le durate di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalità di cui all'art. 18 bis, comma 5.
2 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 17, comma 2 si siano verificate le condizioni di cui al comma 2 la durata della convenzione e rideterminata sulla base del requisito maturato.
2 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 1.
3. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui alla lettera c) del comma 1 previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
4. Restano ferme sino alla loro scadenza le concessioni del servizio affidate a società ed imprese consortili mediante procedure ad evidenza pubblica.
Art. 17

(modificato comma 1 e sostituito comma 2 da

art. 17 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Piano di ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 16, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria dei rifiuti urbani. Il piano, in particolare, definisce:
a) il modello gestionale e organizzativo prescelto;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
d) gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
e) la tariffa à articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.
2. Nel caso in cui la convenzione abbia durata superiore a quella prevista all'articolo 16, comma 1, lettera c) la stessa e adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione l'Agenzia espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente.
Art. 18

(modificato comma 1, aggiunto comma 1 bis e sostituito comma 2

da art. 18 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per ciascuna delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 16, l'Agenzia sulla base del metodo normalizzato stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Sito esterno determina la tariffa ... del servizio da applicarsi in costanza della convenzione prevista dallo stesso articolo.
1 bis. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale, l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali e per tipologia d'utenza.
2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 assicura la copertura integrale dei costi del servizio ivi compresi quelli per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. A tal fine i gestori dello smaltimento concordano con l'Agenzia il prezzo del recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti più del 20 per cento da quello medio regionale, determinato periodicamente dall'Autorità di cui all'articolo 20 della presente legge, dello scostamento deve essere data apposita motivazione e la medesima e sottoposta al parere dell'Autorità. Sito esterno
Art. 18 bis

(articolo aggiunto da art. 19 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
2. In presenza di un soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.
3. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali. Per sopravvenute esigenze organizzative l'Agenzia può autorizzare il gestore, previa richiesta del medesimo, ad affidare a soggetti terzi lo svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle previste in convenzione.
4. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati da soggetti che esercitavano la gestione diretta o non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
5. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.
Art. 19

(sostituito comma 1 da art. 20 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Disposizioni per la gestione dei rifiuti urban
1. L'Agenzia partecipa alla conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 27, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) per l'esame del documento preliminare relativo al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, la Regione e le Province assicurano, anche mediante appositi accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale. Agli accordi possono partecipare anche le Agenzie di ambito per i servizi pubblici di cui alla presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilita' previste dal

presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi

i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilita' decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

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