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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 agosto 2001 n. 27

L.R. 28 gennaio 2003 n. 1

Capo V
QUALITA' DEI SERVIZI E FORME DI GARANZIA PER I CONSUMATORI
Art. 20

(modificati commi 3 e 5 e sostituito comma 6 da

art. 21 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonchè alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominata Autorità.
2. L'Autorità è organo monocratico nominato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare competente. La nomina è effettuata tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenze nel settore dei servizi pubblici.
3. Il titolare dell'Autorità dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Ad esso è attribuita una indennità determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.
4. Ferma restando l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, non possono essere nominati titolari dell'Autorità:
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province e Comunità Montane della regione nonchè dipendenti di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Agenzie, dei soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori dei servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorità non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Agenzie, di soggetti gestori dei servizi idrici o dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di loro associazioni, su base regionale.
6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità dispone di una segreteria tecnica e si avvale dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e sui servizidi gestione dei rifiuti urbani istituito dall'articolo 22 nell'ambito della direzione generale competente in materia di ambiente. Può inoltre avvalersi sulla base della programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di prestazione professionale e di consulenza, dal direttore generale competente in materia di ambiente.
Art. 21

(modificati commi 2 e 4 da art. 22 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Compiti dell'Autorità
1. L'Autorità opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e valutazione e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. L'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'art. 23;
b bis) effettua una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle Agenzie d'ambito in relazione alla forma di cooperazione prescelta;
c) segnala la necessità dì modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Agenzia e i gestori dei servizi in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti ;
d) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
e) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
f) definisce parametri di valutazione anche socio economici delle politiche tariffarie in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani;
f bis) definisce il prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli impianti;
g) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
h) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli Enti locali, delle Agenzie, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24;
i) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e sull'attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli Enti locali, alle Agenzie e agli altri soggetti interessati.
3. L'Autorità può richiedere alle Agenzie ed ai soggetti gestori dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani che sono tenuti a fornirli, informazioni e documenti sulla loro attività.
4. L'Autorità à collabora con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche costituito ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 36 del 1994 Sito esterno. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.
5. L'Autorità, entro novanta giorni dal suo insediamento, disciplina con apposito atto il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, nonchè con le forme associative nelle quali gli utenti ed i consumatori siano organizzati.
6. La relazione annuale dell'Autorità è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 22

(modificato comma 2 da art. 23 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
1. Per assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni degli utenti e dei consumatori adeguate informazioni sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani e sul foro funzionamento, è istituito l'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani di seguito denominato " Osservatorio ".
2. L'Osservatorio ... svolge funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente istituita ai sensi della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 in raccordo anche con gli Osservatori provinciali sui rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 Sito esterno (Disposizioni in campo ambientale). In ogni caso effettua:
a) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) la raccolta delle convenzioni e delle condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi;
c) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) attività di analisi dei livelli di qualità dei servizi erogati;
e) attività di analisi e comparazione sulle tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
f) attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.
3. L'Osservatorio è autorizzato, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche in via informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate.
5. Le Agenzie e i soggetti gestori dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani trasmettono periodicamente all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al comma 2.
6. La Regione, con proprio atto definisce le modalità di funzionamento e la struttura organizzativa dell'Osservatorio.
Art. 23

(sostituito comma 1 da art. 24 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Carta del servizio pubblico
1. Ciascuna Agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 24, gli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai servizi idrici e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonchè dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le Carte di servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),nonchè agli indirizzi emanati dall'Autorità Sito esterno Sito esterno.
2. Per i servizi idrici la convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dei comma 1 dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, prevede l'obbligo per il soggetto gestore di applicare la Carta di servizio pubblico.
Art. 24
Comitati consultivi degli utenti
1. Entro centoventi giorni dalla loro costituzione le Agenzie costituiscono Comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità, rispettivamente, dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. Su proposta dell'Autorità di cui all'art. 20, la Giunta sottopone al Consiglio regionale una direttiva rivolta alle Agenzie ai fini della costituzione dei Comitati consultivi degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento dei predetti Comitati.
3. Le Agenzie favoriscono presso gli utenti l'azione del Comitato consultivo degli utenti e ne assicurano il funzionamento.
4. Il Comitato consultivo degli utenti:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorità di cui all'art. 20;
d) trasmette all'Autorità di cui all'art. 20 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione dei servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio pubblico prevista dall'art. 23;
f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità di cui all'art. 20.
Art. 25

(modificato comma 1, abrogato comma 7 e aggiunto comma 10 bis

da art. 25 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Personale
1. Nel caso di trasferimento di attività concernenti il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dai Comuni, loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e privati, al personale già adibito a dette attività che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 Sito esterno secondo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonchè alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti servizi, l'impresa subentrante avvia con le organizzazioni sindacali le procedure eventualmente previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale dell'impresa cessante.
3. L'Agenzia coordina le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e modalità stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio.
4. Il personale in servizio negli enti di cui al comma 1 è soggetto alle procedure di trasferimento di cui al presente articolo nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente. Il personale che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'Agenzia entro il termine dalla stessa determinato.
5. Qualora i posti dell'organico del gestore del servizio non risultino integralmente ricoperti con il personale soggetto alle procedure di trasferimento che non ha presentato la domanda di cui al comma 4 si procede, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e tenuto conto prioritariamente del criterio dell'anzianità, al trasferimento del restante personale.
6. Il personale non trasferito è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.
7. abrogato
8. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo è conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento e si applicano i trattamenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.
9. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della legge 8 agosto 1991, n. 274 Sito esterno per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento presso l'ente di appartenenza.
10. La Regione, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di cui al comma 5 di trasferimento del personale.
10 bis. Nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi del gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore del servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilita' previste dal

presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi

i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilita' decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

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