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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 agosto 2001 n. 27

L.R. 28 gennaio 2003 n. 1

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area cap2 Capo II - FORME DI COOPERAZIONE
Espandere area cap3 CAPO II bis - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI
Espandere area cap4 CAPO II ter - FUNZIONI REGIONALI
Espandere area cap5 Capo III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Espandere area cap6 Capo IV - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Espandere area cap7 Capo V - QUALITA' DEI SERVIZI E FORME DI GARANZIA PER I CONSUMATORI
Chiudere area cap8 Capo VI - SANZIONI E NORME FINANZIARIE TRANSITORIE FINALI
Art. 25 bis - Sanzioni
Art. 26 - Iniziative di studio e ricerca
Art. 27 - Norme finanziarie
Art. 27 bis - Disposizioni transitorie
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

(modificato comma 1, sostituito comma 2, aggiunti commi 3 e 4

da art. 1 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

(1)
Oggetto e finalità
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno e al fine di dare attuazione ai principi della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge:
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, in tema di gestione dei rifiuti urbani;
b) disciplina le forme di cooperazione tra gli enti locali, ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici;
c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;
d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi.
2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della concorrenza e incoerenza con i principi generali stabiliti dalla Regione in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Sito esterno Sito esterno
3. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune, perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilita della risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualità della vita dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale.
4. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, nel rispetto dei principi fondanti il patto con le generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale.
Art. 2

(modificato comma 5 da art. 2 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Ambiti territoriali ottimali
1. Nel territorio regionale sono delimitati, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno e dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, in corrispondenza con il territorio di ciascuna Provincia e con l'Area metropolitana di Bologna come determinata dalla L.R. 12 aprile 1995 n. 33, i seguenti ambiti:
1) Ambito territoriale ottimale di Piacenza
2) Ambito territoriale ottimale di Parma
3) Ambito territoriale ottimale di Reggio Emilia
4) Ambito territoriale ottimale di Modena
5) Ambito territoriale ottimale di Bologna
6) Ambito territoriale ottimale di Ferrara
7) Ambito territoriale ottimale di Ravenna
8) Ambito territoriale ottimale di Forlì-Cesena
9) Ambito territoriale ottimale di Rimini.
2. Il Consiglio regionale, su richiesta degli enti locali interessati avanzata prima della costituzione della forma di cooperazione di cui all'art. 3, può modificare le circoscrizioni e la denominazione degli ambiti territoriali ottimali con:
a) l'unificazione di due o più ambiti contigui di cui al comma 1;
b) il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito ed aggregazione degli stessi ad altro ambito contiguo a condizione che la popolazione residente in ogni ambito risulti superiore a 150.000 unità.
3. L'unificazione di due o più ambiti territoriali ottimali di cui alla lett. a) del comma 2 può essere richiesta dalla conferenza dei Sindaci, prevista all'art. 4, di ciascuno degli ambiti interessati con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento.
4. Il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito e la loro aggregazione ad altro ambito contiguo di cui alla lett. b) del comma 2, può essere richiesto su proposta dei Comuni interessati dalla conferenza dei Sindaci dell'ambito di appartenenza, prevista all'art. 4, con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento, acquisito l'assenso della conferenza dei Sindaci dell'ambito a cui vogliono essere aggregati espresso con la stessa maggioranza.
5. Dopo la costituzione della forma di cooperazione la modifica degli ambiti territoriali ottimali può essere richiesta, unicamente nei casi previsti al comma 2, successivamente alla stipulazione della convenzione prevista all' articolo 10, comma 3 e all' articolo 16, comma 1, lettera c), con deliberazione dell'Assemblea della forma di cooperazione prevista all'art. 3.
6. Sulle richieste di cui ai commi 3, 4 e 5 il Consiglio regionale acquisisce il parere delle Province interessate e delibera comunque entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.
7. Il Consiglio regionale, su richiesta dei Comuni interessati può, inoltre, modificare le circoscrizioni degli ambiti territoriali ottimali, anche in deroga al termine previsto al comma 5, per includervi Comuni limitrofi di altre regioni o per consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni. Le richieste possono essere accolte previa approvazione dell'Assemblea della forma di cooperazione dell'ambito interessato e intesa con la Regione contermine.
Capo II
FORME DI COOPERAZIONE
Art. 3

(modificato comma 1 e comma 3 e aggiunto comma 3 bis da

art. 3 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

(1)
Forme di cooperazione
1. Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai servizi previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:
b) consorzio di funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno.
2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi della presente legge come "Agenzia di ambito per i servizi pubblici" e ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'articolo 30, comma 2 e dell'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno. In ogni caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore, un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.
3 bis. Sussiste incompatibilità fra le funzioni di presidente, direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi nei gestori del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonchè degli altri servizi eventualmente affidati ai sensi dell'articolo 5.
4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione dei loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.
5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione delle Province che non può essere inferiore a quella derivante dal primo criterio previsto nel comma 4.
6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali partecipanti alla forma di cooperazione fra cui rientra necessariamente l'elezione del Presidente dell'Agenzia.
7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalità per il concreto passaggio, dai Comuni alla forma di cooperazione, delle funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della presente legge, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.
Art. 4
Costituzione della forma di cooperazione
1. Al fine di promuovere e garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di cui all'art. 3, le Province convocano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una conferenza dei Sindaci dell'ambito. La conferenza sceglie la forma di cooperazione sulla base del pronunciamento di tanti Sindaci che rappresentino almeno i due terzi degli abitanti dell'ambito calcolati sulla base dell'ultimo censimento. La conferenza approva, altresì, uno schema degli atti necessari ad istituire la forma di cooperazione, secondo quanto richiesto dalla legislazione vigente.
2. Qualora la decisione della conferenza dei Sindaci non sia intervenuta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge la forma di cooperazione dell'ambito è quella prevista all'art. 3, comma 1, lett. b).
3. I Comuni, entro novanta giorni dalla scelta della forma di cooperazione, deliberano gli atti necessari per l'istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici dandone comunicazione alla Provincia.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, su comunicazione della Provincia e previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina il commissario ad acta che provvede ad adottare tutti gli atti di cui al comma 3.
5. Gli oneri conseguenti all'attività dei commissario sono posti a carico dei bilancio dell'Agenzia.
6. I termini del presente articolo, qualora alla prima riunione della conferenza dei Sindaci di cui al comma 1 sia attivata la procedura per la modificazione degli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 2, sono sospesi per una sola volta e per la durata della procedura. La proposta di modificazione deve pervenire al Consiglio regionale entro e non oltre novanta giorni dall'attivazione della procedura.
Art. 5
Altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale
1. Gli Enti locali con gli atti costitutivi della forma di cooperazione prevedono la possibilità di svolgere per il tramite dell'Agenzia le funzioni amministrative relative a ulteriori servizi pubblici rispetto al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'Agenzia determina le condizioni e le modalità per l'assunzione, su richiesta dei Comuni, dei nuovi servizi e per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
3. L'Agenzia di cui all'art. 3 assume, inoltre, le opportune iniziative di coordinamento e di accordo con i Comuni dell'ambito che, non avendo eventualmente proceduto al conferimento delle funzioni relative ai servizi pubblici ulteriori, ne hanno conservato il relativo esercizio, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.
Art. 6

(modificato comma 1, comma 3 e comma 4 da art 4 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Competenze dell'Agenzia
1. L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi.
2. Gli atti costitutivi di cui all'art. 4 contengono una clausola ricognitiva di tutte le funzioni di cui al comma 1.
3. L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;
e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione del fatto che sia più vantaggioso nel caso di affidamento contestuale di più servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti;
f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.
4. L'Agenzia nella predisposizione dei programmi assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio con particolare riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3.
Art. 7

(modificato comma 4 da art. 5 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia si dota di una apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali associati messi eventualmente a disposizione tramite convenzione.
2. La convenzione costitutiva definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.
3. Il direttore e il personale direttivo e tecnico possono altresì essere assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato secondo modalità e condizioni previste dallo statuto e nel rispetto della legislazione vigente.
4. Il direttore è nominato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno. Fino alla nomina del direttore, le relative funzioni sono affidate in via temporanea dal presidente dell'Agenzia a un dirigente degli Enti locali rientranti nell'ambito territoriale ottimale.
5. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese.
Art. 8

(sostituito comma 3 da art. 28 L.R. 21 agosto 2001 n. 27;

sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Finanziamento delle Agenzie di ambito
1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di concessione di reti o impianti di loro proprieta concessi in uso al gestore dei servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai medesimi serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'Agenzia. Sito esterno
2. Le quote di finanziamento dell'Agenzia sono ripartite fra gli Enti locali sulla base di criteri dagli stessi stabiliti nella convenzione di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 o nello statuto del consorzio di cui alla lett. b) dello stesso comma.
3. Al fine di garantire l'avvio delle attività, la Regione assicura alle Agenzie un contributo finanziario una tantum secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Alle Agenzie sono inoltre assegnati gli eventuali contributi o finanziamenti pubblici da trasferire ai soggetti gestori per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento relativi allo sviluppo dei servizi pubblici considerati dalla presente legge.
CAPO II bis

(aggiunto intero capo II bis da art. 7 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 8 bis
Gestione delle reti ed impianti
1. Per il servizio idrico integrato e per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come definito all'articolo 15, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi non può essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi.
Art. 8 ter
Affidamento del servizio
1. All'affidamento delle attività di erogazione dei servizi si provvede con procedure ad evidenza pubblica di tipo concorsuale ispirate a criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. L'Agenzia verifica con le organizzazioni sindacali le forme di tutela dei diritti dei dipendenti previste dalla normativa vigente al fine della loro previsione nel bando di gara per l'applicazione delle disposizioni della legge 7 novembre 2000, n. 327 Sito esterno (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).
2. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonchè riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.
3. Nel caso di affidamento contestuale del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli ulteriori servizi eventualmente conferiti ai sensi dell'articolo 5, la Regione adotta una direttiva con la quale individua i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo anche conto degli aspetti ambientali, a seguito di consultazione con le associazioni degli enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.
4. Per i servizi disciplinati dalla presente legge, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l'affidamento diretto da parte dell'Agenzia a società a prevalente capitale pubblico effettivamente controllate da Comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attività. Resta ferma per dette società l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio. L'esclusione si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con queste ultime.
Art. 8 quater
Disposizioni per i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti
1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che si avvalgono della facoltà di richiedere al gestore del servizio standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati dall'Agenzia sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la loro inclusione nel bando ovvero prima della stipulazione della convenzione. La convenzione tra l'Agenzia e il gestore comprende anche gli standard qualitativi di servizio richiesti dai singoli Comuni.
Art. 8 quinquies
Criteri per la gestione dei servizi
1. Con direttiva della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio da parte dell'Agenzia dell'autorizzazione a gestire il servizio nel caso la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla produzione dei servizi sia di un soggetto diverso dagli enti locali. In ogni caso non può essere autorizzata la gestione di una sola parte del servizio.
2. Nel caso di affidamento di una pluralità di servizi il gestore è comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati. Detto affidamento non può essere effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 8 ter, comma 4.
3. L'Agenzia di ambito può affidare ai soggetti gestori dei servizi nonchè delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni ai sensi della presente legge, la progettazione delle opere strumentali alla gestione dei servizi. Detti soggetti sono tenuti al rispetto della normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie nonchè della legislazione in materia di lavori pubblici, nei limiti di ambito soggettivo della relativa applicabilità.
CAPO II ter

(aggiunto intero capo II ter da art. 8 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

FUNZIONI REGIONALI
Art. 8 sexies
Funzioni regionali
1. La Regione, sentita la commissione consiliare competente, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):
a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le finalità di cui alla presente legge;
b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
c) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.
Capo III
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Funzioni regionali
abrogato
Art. 10

(già modificati commi 3 e 5 da art. 28 L.R. 21 agosto 2001 n. 27;

poi modificati commi 1, 2 e 4, sostituito comma 3 e

aggiunti commi 4 bis, 4 ter e 4 quater da art. 10 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Attivazione del servizio idrico integrato
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia:
a) individua le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto previsto all'art. 11, può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, nel rispetto del principio della riunificazione del servizio idrico integrato;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità che, previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter;
c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lett. a) e b);
d) determina indirizzi alle gestioni salvaguardate per la realizzazione di momenti di coordinamento e di integrazione funzionale tesi al perseguimento di economie di scala e alla loro progressiva integrazione.
2. Le concessioni affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, sono dichiarate decadute dall'Agenzia di ambito. Quelle affidate anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge restano ferme sino alla loro scadenza qualora l'affidamento sia avvenuto attraverso procedure ad evidenza pubblica.
3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel periodo di transizione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art.11 della legge n.36 del 1994, di durata triennale. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento. Sito esterno
4. La durata della convenzione di cui al comma 3 è:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due gestioni salvaguardate;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito;
c) abrogata
4 bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalità di cui all'art. 14, comma 2 bis.
4 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato.
4 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 3.
5. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
Art. 11

(modificato comma 3 da art. 11 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Salvaguardia delle gestioni esistenti
1. La salvaguardia può essere concessa sulla base di criteri fissati nel presente articolo unicamente a gestioni esistenti di tipo industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve, altresì, determinare diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicità della gestione dei servizio idrico integrato nonchè significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.
2. Le forme gestionali salvaguardate devono assumere la gestione del servizio idrico integrato dei Comuni individuati dall'Agenzia ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 nonchè provvedere all'intera gestione del servizio idrico integrato come definito all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge n. 36 del 1994 Sito esterno per la parte di territorio servita.
3. La domanda di salvaguardia è presentata entro sei mesi dall'istituzione all'Agenzia dagli Enti locali proprietari. Qualora la forma di gestione sia costituita da una società a prevalente capitale pubblico la domanda è presentata, previa deliberazione favorevole dell'assemblea, dall'Ente locale che detiene la quota di maggioranza relativa.
4. Il riconoscimento della salvaguardia è effettuato sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonchè i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24 qualora costituiti.
Art. 12

(modificato comma 2 e sostituito comma 3 da art. 12 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato
1. Per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 3 dell'art. 10, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e l'applicazione di un'unica tariffa di riferimento in ciascun ambito.
2. Il piano è predisposto nel rispetto del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) nonchè sulla base della ricognizione delle opere di adduzione, di fognatura e di depurazione esistenti e, in particolare:
a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo;
b) determina i livelli di servizio da assicurare all'utenza;
c) determina il programma degli interventi con le relative priorità e il piano finanziario;
d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito.
3. Nel caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a quella prevista allarticolo 10, comma 3, la stessa e adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.
4. In coerenza con quanto stabilito alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 1999 in ordine all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, l'Agenzia nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione espleta le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.
Art. 13

(integrato comma 2 da art. 28 L.R. 21 agosto 2001 n. 27;

modificato comma 1 da art. 13 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Tariffa per il servizio idrico integrato
1. L'Agenzia sulla base del metodo normalizzato per la tariffa di riferimento, di cui al decreto dei Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, determina la tariffa ... che assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate al comma 2 dell'art. 13 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologia d'utenza e per fasce di consumo. In particolare, l'Agenzia articola opportunamente le tariffe, tenendo conto dell'esigenza di tutela degli interessi delle zone montane sulle sorgenti e sulle risorse idriche, in coerenza con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori.
Art. 14

(modificati commi 1 e 3, aggiunti commi 2 bis e 5 bis e

sostituito comma 4 da art. 14 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato
1. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati in conformità alla convenzione prevista all'art. 10 e secondo il relativo disciplinare. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, adotta la convenzione tipo e relativo disciplinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a seguito di consultazione con le associazioni degli enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.
2. Con la stipulazione della convenzione di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
2 bis. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente a condizione che le stesse siano in possesso dei requisiti richiesti dall'Agenzia di ambito per l'affidamento del servizio. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.
3. In presenza di un soggetto gestore del servizio idrico integrato operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati concertano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione.
4. In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e tariffaria nonchè l'economicità complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto proprietario dei medesimi sistemi può effettuare, previa deliberazione degli enti locali assunta in sede di Agenzia, la gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attività previste nel presente comma. Tale facoltà si estende anche al caso di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore del servizio idrico integrato, della proprietà di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria.
5. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.
5 bis. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio idrico integrato nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati.
Capo IV
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 15

(sostituito comma 1 e modificato comma 2 da art. 15 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare.
2. L'Agenzia, al fine di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti urbani, organizza le attività del servizio nel rispetto della previsione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti predisposti dalle Province ai sensi dell'art. 128 della L.R. n. 3 del 1999 perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonchè l'industrializzazione delle gestioni,tenendo altresì conto del principio di prossimità territoriale per i rifiuti speciali derivanti dal pretrattamento dei rifiuti urbani.
Art. 16

(modificati commi 1, 3 e 4 e aggiunti commi 2 bis, 2 ter e 2

quater da art. 16 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del servizio, l'Agenzia entro diciotto mesi dall'istituzione:
a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonchè i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora costituiti, le gestioni esistenti che operano in coerenza con le previsioni del piano provinciale di gestione e rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lett. a) che confluiscono in quest'ultime o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui allarticolo 8 ter previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;
c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una convenzione per la gestione del servizio nel periodo di transizione della durata di tre anni. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.
2. La convenzione di cui alla lett. c) del comma 1 è della durata:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito.
2 bis. Le durate di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalità di cui all'art. 18 bis, comma 5.
2 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 17, comma 2 si siano verificate le condizioni di cui al comma 2 la durata della convenzione e rideterminata sulla base del requisito maturato.
2 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 1.
3. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui alla lettera c) del comma 1 previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
4. Restano ferme sino alla loro scadenza le concessioni del servizio affidate a società ed imprese consortili mediante procedure ad evidenza pubblica.
Art. 17

(modificato comma 1 e sostituito comma 2 da

art. 17 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Piano di ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 16, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria dei rifiuti urbani. Il piano, in particolare, definisce:
a) il modello gestionale e organizzativo prescelto;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
d) gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
e) la tariffa à articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.
2. Nel caso in cui la convenzione abbia durata superiore a quella prevista all'articolo 16, comma 1, lettera c) la stessa e adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione l'Agenzia espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente.
Art. 18

(modificato comma 1, aggiunto comma 1 bis e sostituito comma 2

da art. 18 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per ciascuna delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 16, l'Agenzia sulla base del metodo normalizzato stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Sito esterno determina la tariffa ... del servizio da applicarsi in costanza della convenzione prevista dallo stesso articolo.
1 bis. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale, l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali e per tipologia d'utenza.
2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 assicura la copertura integrale dei costi del servizio ivi compresi quelli per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. A tal fine i gestori dello smaltimento concordano con l'Agenzia il prezzo del recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti più del 20 per cento da quello medio regionale, determinato periodicamente dall'Autorità di cui all'articolo 20 della presente legge, dello scostamento deve essere data apposita motivazione e la medesima e sottoposta al parere dell'Autorità. Sito esterno
Art. 18 bis

(articolo aggiunto da art. 19 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
2. In presenza di un soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.
3. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali. Per sopravvenute esigenze organizzative l'Agenzia può autorizzare il gestore, previa richiesta del medesimo, ad affidare a soggetti terzi lo svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle previste in convenzione.
4. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati da soggetti che esercitavano la gestione diretta o non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
5. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.
Art. 19

(sostituito comma 1 da art. 20 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Disposizioni per la gestione dei rifiuti urban
1. L'Agenzia partecipa alla conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 27, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) per l'esame del documento preliminare relativo al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, la Regione e le Province assicurano, anche mediante appositi accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale. Agli accordi possono partecipare anche le Agenzie di ambito per i servizi pubblici di cui alla presente legge.
Capo V
QUALITA' DEI SERVIZI E FORME DI GARANZIA PER I CONSUMATORI
Art. 20

(modificati commi 3 e 5 e sostituito comma 6 da

art. 21 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonchè alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominata Autorità.
2. L'Autorità è organo monocratico nominato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare competente. La nomina è effettuata tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenze nel settore dei servizi pubblici.
3. Il titolare dell'Autorità dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Ad esso è attribuita una indennità determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.
4. Ferma restando l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, non possono essere nominati titolari dell'Autorità:
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province e Comunità Montane della regione nonchè dipendenti di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Agenzie, dei soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori dei servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorità non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Agenzie, di soggetti gestori dei servizi idrici o dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di loro associazioni, su base regionale.
6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità dispone di una segreteria tecnica e si avvale dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e sui servizidi gestione dei rifiuti urbani istituito dall'articolo 22 nell'ambito della direzione generale competente in materia di ambiente. Può inoltre avvalersi sulla base della programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di prestazione professionale e di consulenza, dal direttore generale competente in materia di ambiente.
Art. 21

(modificati commi 2 e 4 da art. 22 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Compiti dell'Autorità
1. L'Autorità opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e valutazione e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. L'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'art. 23;
b bis) effettua una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle Agenzie d'ambito in relazione alla forma di cooperazione prescelta;
c) segnala la necessità dì modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Agenzia e i gestori dei servizi in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti ;
d) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
e) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
f) definisce parametri di valutazione anche socio economici delle politiche tariffarie in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani;
f bis) definisce il prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli impianti;
g) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
h) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli Enti locali, delle Agenzie, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24;
i) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e sull'attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli Enti locali, alle Agenzie e agli altri soggetti interessati.
3. L'Autorità può richiedere alle Agenzie ed ai soggetti gestori dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani che sono tenuti a fornirli, informazioni e documenti sulla loro attività.
4. L'Autorità à collabora con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche costituito ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 36 del 1994 Sito esterno. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.
5. L'Autorità, entro novanta giorni dal suo insediamento, disciplina con apposito atto il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, nonchè con le forme associative nelle quali gli utenti ed i consumatori siano organizzati.
6. La relazione annuale dell'Autorità è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 22

(modificato comma 2 da art. 23 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
1. Per assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni degli utenti e dei consumatori adeguate informazioni sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani e sul foro funzionamento, è istituito l'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani di seguito denominato " Osservatorio ".
2. L'Osservatorio ... svolge funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente istituita ai sensi della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 in raccordo anche con gli Osservatori provinciali sui rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 Sito esterno (Disposizioni in campo ambientale). In ogni caso effettua:
a) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) la raccolta delle convenzioni e delle condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi;
c) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) attività di analisi dei livelli di qualità dei servizi erogati;
e) attività di analisi e comparazione sulle tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
f) attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.
3. L'Osservatorio è autorizzato, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche in via informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate.
5. Le Agenzie e i soggetti gestori dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani trasmettono periodicamente all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al comma 2.
6. La Regione, con proprio atto definisce le modalità di funzionamento e la struttura organizzativa dell'Osservatorio.
Art. 23

(sostituito comma 1 da art. 24 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Carta del servizio pubblico
1. Ciascuna Agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 24, gli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai servizi idrici e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonchè dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le Carte di servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),nonchè agli indirizzi emanati dall'Autorità Sito esterno Sito esterno.
2. Per i servizi idrici la convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dei comma 1 dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, prevede l'obbligo per il soggetto gestore di applicare la Carta di servizio pubblico.
Art. 24
Comitati consultivi degli utenti
1. Entro centoventi giorni dalla loro costituzione le Agenzie costituiscono Comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità, rispettivamente, dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. Su proposta dell'Autorità di cui all'art. 20, la Giunta sottopone al Consiglio regionale una direttiva rivolta alle Agenzie ai fini della costituzione dei Comitati consultivi degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento dei predetti Comitati.
3. Le Agenzie favoriscono presso gli utenti l'azione del Comitato consultivo degli utenti e ne assicurano il funzionamento.
4. Il Comitato consultivo degli utenti:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorità di cui all'art. 20;
d) trasmette all'Autorità di cui all'art. 20 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione dei servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio pubblico prevista dall'art. 23;
f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità di cui all'art. 20.
Art. 25

(modificato comma 1, abrogato comma 7 e aggiunto comma 10 bis

da art. 25 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Personale
1. Nel caso di trasferimento di attività concernenti il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dai Comuni, loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e privati, al personale già adibito a dette attività che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 Sito esterno secondo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonchè alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti servizi, l'impresa subentrante avvia con le organizzazioni sindacali le procedure eventualmente previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale dell'impresa cessante.
3. L'Agenzia coordina le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e modalità stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio.
4. Il personale in servizio negli enti di cui al comma 1 è soggetto alle procedure di trasferimento di cui al presente articolo nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente. Il personale che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'Agenzia entro il termine dalla stessa determinato.
5. Qualora i posti dell'organico del gestore del servizio non risultino integralmente ricoperti con il personale soggetto alle procedure di trasferimento che non ha presentato la domanda di cui al comma 4 si procede, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e tenuto conto prioritariamente del criterio dell'anzianità, al trasferimento del restante personale.
6. Il personale non trasferito è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.
7. abrogato
8. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo è conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento e si applicano i trattamenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.
9. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della legge 8 agosto 1991, n. 274 Sito esterno per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento presso l'ente di appartenenza.
10. La Regione, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di cui al comma 5 di trasferimento del personale.
10 bis. Nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi del gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore del servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
Capo VI

(modificata rubrica del Capo VI dall'art. 26 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

SANZIONI E NORME FINANZIARIE TRANSITORIE FINALI
Art. 25 bis

(articolo aggiunto da art. 26 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Sanzioni
1. Gli enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge sono esclusi dai finanziamenti regionali di settore.
Art. 26
Iniziative di studio e ricerca
1. La Regione per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge può, anche su proposta dell'Autorità di cui al precedente art. 20, affidare ad enti, istituti di ricerca, aziende specializzate e a liberi professionisti di comprovata esperienza incarichi di studio, consulenza, rilevazione ed organizzazione di dati, anche finalizzati ad attività di pianificazione.
2. Le Agenzie per perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonchè per sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai medesimi, promuovono accordi di programma con i soggetti gestori e con altri soggetti, pubblici e privati, di riconosciuta competenza.
Art. 27
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 8 e 20 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 27 bis

(articolo aggiunto da art. 27 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Disposizioni transitorie
1. Sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c), le spese di funzionamento delle Agenzie sono comunque a carico degli enti locali che vi provvedono di norma con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con le risorse poste a carico dei rispettivi bilanci.
2. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici qualora sia in scadenza un contratto di servizio ovvero quando si renda necessario per atto dell'autorità giudiziaria o per cause di forza maggiore, può, anche in deroga alle disposizioni vigenti e previo assenso del soggetto gestore, prorogarlo sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).
3. Qualora il soggetto gestore di cui al comma 2 non esprima il proprio assenso, l'Agenzia affida direttamente il servizio sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale e delle possibili soluzioni gestionali, tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, ad un gestore individuato fra quelli esistenti sul territorio provinciale. Con le medesime modalità l'Agenzia affida direttamente segmenti di servizio o nuove opere strumentali all'erogazione del servizio.
4. A richiesta del Comune interessato al superamento della gestione diretta, l'Agenzia, una volta individuate le gestioni previste all'articolo 10, comma 1, lettera a) e all'articolo 16, comma 1, lettera a) e previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, può anticipatamente far confluire detta gestione in una delle medesime. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) sono adeguate le condizioni di gestione del servizio.
5. La stipula delle convenzioni di cui al comma 4 non determina un nuovo affidamento dei servizi ed ha una durata nei limiti di quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 16, comma 2.
6. Per la durata della salvaguardia ovvero delle gestioni rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i rapporti giuridici, ivi compresi quelli per la gestione del servizio con soggetti terzi, producono effetti senza soluzione di continuità.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, i Comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione dei servizi disciplinati dalla presente legge sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).
8. Sino all'approvazione del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3 del 1999, il piano di ambito previsto all'articolo 12 della presente legge è predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione con apposita direttiva.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilita' previste dal

presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi

i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilita' decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

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