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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 12

(modificato comma 2 e sostituito comma 3 da art. 12

L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 Sito esterno)

Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato
1. Per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 3 dell'art. 10, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e l'applicazione di un'unica tariffa di riferimento in ciascun ambito.
2. Il piano è predisposto nel rispetto del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) nonché sulla base della ricognizione delle opere di adduzione, di fognatura e di depurazione esistenti e, in particolare:
a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo;
b) determina i livelli di servizio da assicurare all'utenza;
c) determina il programma degli interventi con le relative priorità e il piano finanziario;
d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito.
3. Nel caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a quella prevista all'articolo 10, comma 3, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.
4. In coerenza con quanto stabilito alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 1999 in ordine all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, l'Agenzia nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione espleta le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilità previste dal presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilità decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, a partire dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n 350, la durata delle convenzioni di cui al presente comma è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista dall'art. 113, comma15 bis dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 , comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

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