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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 16

(modificati commi 1, 3 e 4 e aggiunti commi 2 bis, 2 ter e

2 quater da art. 16 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del servizio, l'Agenzia entro diciotto mesi dall'istituzione:
a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonché i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora costituiti, le gestioni esistenti che operano in coerenza con le previsioni del piano provinciale di gestione e rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lett. a) che confluiscono in quest'ultime o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;
c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una convenzione per la gestione del servizio nel periodo di transizione. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.(3)
2. La convenzione di cui alla lett. c) del comma 1 è della durata:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito.
2 bis. Le durate di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalità di cui all'art. 18 bis, comma 5.
2 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 17, comma 2 si siano verificate le condizioni di cui al comma 2 la durata della convenzione e rideterminata sulla base del requisito maturato.
2 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 1.
3. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui alla lettera c) del comma 1 previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
4. Restano ferme sino alla loro scadenza le concessioni del servizio affidate a società ed imprese consortili mediante procedure ad evidenza pubblica.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilità previste dal presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilità decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, a partire dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n 350, la durata delle convenzioni di cui al presente comma è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista dall'art. 113, comma15 bis dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 , comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

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