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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 3

(modificato comma 1 e 3 e aggiunto comma 3 bis

da art. 3 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Forme di cooperazione
1. Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai servizi previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:
b) consorzio di funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno.
2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi della presente legge come "Agenzia di ambito per i servizi pubblici" e ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'articolo 30, comma 2 e dell'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno. In ogni caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore, un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.
3 bis. Sussiste incompatibilità fra le funzioni di presidente, direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi nei gestori del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché degli altri servizi eventualmente affidati ai sensi dell'articolo 5.(1)
4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione dei loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.
5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione delle Province che non può essere inferiore a quella derivante dal primo criterio previsto nel comma 4.
6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali partecipanti alla forma di cooperazione fra cui rientra necessariamente l'elezione del Presidente dell'Agenzia.
7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalità per il concreto passaggio, dai Comuni alla forma di cooperazione, delle funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della presente legge, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilità previste dal presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilità decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, a partire dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n 350, la durata delle convenzioni di cui al presente comma è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista dall'art. 113, comma15 bis dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 , comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

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