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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 24
Comitati consultivi degli utenti
1. Entro centoventi giorni dalla loro costituzione le Agenzie costituiscono Comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità, rispettivamente, dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. Su proposta dell'Autorità di cui all'art. 20, la Giunta sottopone al Consiglio regionale una direttiva rivolta alle Agenzie ai fini della costituzione dei Comitati consultivi degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento dei predetti Comitati.
3. Le Agenzie favoriscono presso gli utenti l'azione del Comitato consultivo degli utenti e ne assicurano il funzionamento.
4. Il Comitato consultivo degli utenti:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorità di cui all'art. 20;
d) trasmette all'Autorità di cui all'art. 20 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione dei servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio pubblico prevista dall'art. 23;
f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità di cui all'art. 20.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilità previste dal presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilità decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, a partire dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n 350, la durata delle convenzioni di cui al presente comma è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista dall'art. 113, comma15 bis dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 , comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

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