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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 4
Costituzione della forma di cooperazione
1. Al fine di promuovere e garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di cui all'art. 3, le Province convocano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una conferenza dei Sindaci dell'ambito. La conferenza sceglie la forma di cooperazione sulla base del pronunciamento di tanti Sindaci che rappresentino almeno i due terzi degli abitanti dell'ambito calcolati sulla base dell'ultimo censimento. La conferenza approva, altresì, uno schema degli atti necessari ad istituire la forma di cooperazione, secondo quanto richiesto dalla legislazione vigente.
2. Qualora la decisione della conferenza dei Sindaci non sia intervenuta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge la forma di cooperazione dell'ambito è quella prevista all'art. 3, comma 1, lett. b).
3. I Comuni, entro novanta giorni dalla scelta della forma di cooperazione, deliberano gli atti necessari per l'istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici dandone comunicazione alla Provincia.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, su comunicazione della Provincia e previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina il commissario ad acta che provvede ad adottare tutti gli atti di cui al comma 3.
5. Gli oneri conseguenti all'attività dei commissario sono posti a carico dei bilancio dell'Agenzia.
6. I termini del presente articolo, qualora alla prima riunione della conferenza dei Sindaci di cui al comma 1 sia attivata la procedura per la modificazione degli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 2, sono sospesi per una sola volta e per la durata della procedura. La proposta di modificazione deve pervenire al Consiglio regionale entro e non oltre novanta giorni dall'attivazione della procedura.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilità previste dal presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilità decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, a partire dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n 350, la durata delle convenzioni di cui al presente comma è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista dall'art. 113, comma15 bis dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 , comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

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