LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(modificato comma 1 e 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 3 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 , poi abrogata lett. b)
comma 1 ed abrogati commi 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6 e 7 da art. 33 L.R. 30 giugno 2008 n. 10)
(abrogato da art. 33 L.R. 30 giugno 2008 n. 10)
(modificati commi 1, 3 e 4 da art 4 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1, poi abrogato comma 3 da art 33 L.R. 30 giugno 2008 n. 10)
(abrogato da art. 33 L.R. 30 giugno 2008 n. 10)
(abrogato da art. 33 L.R. 30 giugno 2008 n. 10)
Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, a partire dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n 350, la durata delle convenzioni di cui al presente comma è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista dall'art. 113, comma15 bis dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 , comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.