Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area cap2 Capo II - FORME DI COOPERAZIONE
Espandere area cap3 CAPO II BIS - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI
Espandere area cap4 CAPO II TER - FUNZIONI REGIONALI
Espandere area cap5 Capo III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Espandere area cap6 Capo IV - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Espandere area cap7 Capo V - QUALITÀ DEI SERVIZI E FORME DI GARANZIA PER I CONSUMATORI
Espandere area cap8 Capo VI - SANZIONI E NORME FINANZIARIE TRANSITORIE FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno e al fine di dare attuazione ai principi della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge:
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, in tema di gestione dei rifiuti urbani;
b) disciplina le forme di cooperazione tra gli enti locali, ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici;
c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;
d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi.
2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della concorrenza e incoerenza con i principi generali stabiliti dalla Regione in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Sito esterno (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
3. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune, perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilita della risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualità della vita dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale.
4. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, nel rispetto dei principi fondanti il patto con le generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale.
Art. 2
Ambiti territoriali ottimali
1. abrogato.
Capo II
FORME DI COOPERAZIONE
Art. 3
Forme di cooperazione
1. abrogato.
Art. 4
Costituzione della forma di cooperazione
1. abrogato
Art. 5
Altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale
1. Gli Enti locali con gli atti costitutivi della forma di cooperazione prevedono la possibilità di svolgere per il tramite dell'Agenzia le funzioni amministrative relative a ulteriori servizi pubblici rispetto al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'Agenzia determina le condizioni e le modalità per l'assunzione, su richiesta dei Comuni, dei nuovi servizi e per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
3. L'Agenzia di cui all'art. 3 assume, inoltre, le opportune iniziative di coordinamento e di accordo con i Comuni dell'ambito che, non avendo eventualmente proceduto al conferimento delle funzioni relative ai servizi pubblici ulteriori, ne hanno conservato il relativo esercizio, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.
Art. 6
Competenze dell'Agenzia
1. abrogato.
Art. 7
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
1. abrogato
Art. 8
Finanziamento delle Agenzie di ambito
1. abrogato
CAPO II BIS
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 8 bis
Gestione delle reti ed impianti
1. Per il servizio idrico integrato e per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come definito all'articolo 15, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi non può essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi.
Art. 8 ter
Affidamento del servizio
1. All'affidamento delle attività di erogazione dei servizi si provvede con procedure ad evidenza pubblica di tipo concorsuale ispirate a criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. L'Agenzia verifica con le organizzazioni sindacali le forme di tutela dei diritti dei dipendenti previste dalla normativa vigente al fine della loro previsione nel bando di gara per l'applicazione delle disposizioni della legge 7 novembre 2000, n. 327 Sito esterno (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).
2. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonché riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.
3. Nel caso di affidamento contestuale del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli ulteriori servizi eventualmente conferiti ai sensi dell'articolo 5, la Regione adotta una direttiva con la quale individua i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo anche conto degli aspetti ambientali, a seguito di consultazione con le associazioni degli enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.
4. Per i servizi disciplinati dalla presente legge, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l'affidamento diretto da parte dell'Agenzia a società a prevalente capitale pubblico effettivamente controllate da Comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attività. Resta ferma per dette società l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio. L'esclusione si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.
Art. 8 quater
Disposizioni per i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti
1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che si avvalgono della facoltà di richiedere al gestore del servizio standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati dall'Agenzia sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la loro inclusione nel bando ovvero prima della stipulazione della convenzione. La convenzione tra l'Agenzia e il gestore comprende anche gli standard qualitativi di servizio richiesti dai singoli Comuni.
Art. 8 quinquies
Criteri per la gestione dei servizi
1. Con direttiva della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio da parte dell'Agenzia dell'autorizzazione a gestire il servizio nel caso la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla produzione dei servizi sia di un soggetto diverso dagli enti locali. In ogni caso non può essere autorizzata la gestione di una sola parte del servizio.
2. Nel caso di affidamento di una pluralità di servizi il gestore è comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati. Detto affidamento non può essere effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 8 ter, comma 4.
3. L'Agenzia di ambito può affidare ai soggetti gestori dei servizi nonché delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni ai sensi della presente legge, la progettazione delle opere strumentali alla gestione dei servizi. Detti soggetti sono tenuti al rispetto della normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie nonché della legislazione in materia di lavori pubblici, nei limiti di ambito soggettivo della relativa applicabilità.
CAPO II TER
FUNZIONI REGIONALI
Art. 8 sexies
Funzioni regionali
1. La Regione, sentita la commissione consiliare competente, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):
a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le finalità di cui alla presente legge;
b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
c) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.
Capo III
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 9
Funzioni regionali
1. abrogato
Art. 10
Attivazione del servizio idrico integrato
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia:
a) individua le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto previsto all'art. 11, può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, nel rispetto del principio della riunificazione del servizio idrico integrato;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità che, previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter;
c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lett. a) e b);
d) determina indirizzi alle gestioni salvaguardate per la realizzazione di momenti di coordinamento e di integrazione funzionale tesi al perseguimento di economie di scala e alla loro progressiva integrazione.
2. Le concessioni affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, sono dichiarate decadute dall'Agenzia di ambito. Quelle affidate anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge restano ferme sino alla loro scadenza qualora l'affidamento sia avvenuto attraverso procedure ad evidenza pubblica.
3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel periodo di transizione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art.11 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, di durata triennale. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.
4. La durata della convenzione di cui al comma 3 è:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due gestioni salvaguardate;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito;
c) abrogata
4 bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalità di cui all'art. 14, comma 2 bis.
4 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato.
4 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 3.
5. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
Art. 11
Salvaguardia delle gestioni esistenti
1. La salvaguardia può essere concessa sulla base di criteri fissati nel presente articolo unicamente a gestioni esistenti di tipo industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve, altresì, determinare diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicità della gestione dei servizio idrico integrato nonché significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.
2. Le forme gestionali salvaguardate devono assumere la gestione del servizio idrico integrato dei Comuni individuati dall'Agenzia ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 nonché provvedere all'intera gestione del servizio idrico integrato come definito all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge n. 36 del 1994 Sito esterno per la parte di territorio servita.
3. La domanda di salvaguardia è presentata entro sei mesi dall'istituzione all'Agenzia dagli Enti locali proprietari. Qualora la forma di gestione sia costituita da una società a prevalente capitale pubblico la domanda è presentata, previa deliberazione favorevole dell'assemblea, dall'Ente locale che detiene la quota di maggioranza relativa.
4. Il riconoscimento della salvaguardia è effettuato sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonché i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24 qualora costituiti.
Art. 12
Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato
1. abrogato.
Art. 13
Tariffa per il servizio idrico integrato
1. abrogato.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologia d'utenza e per fasce di consumo. In particolare, l'Agenzia articola opportunamente le tariffe, tenendo conto dell'esigenza di tutela degli interessi delle zone montane sulle sorgenti e sulle risorse idriche, in coerenza con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori.
Art. 14
Gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato
1. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati in conformità alla convenzione prevista all'art. 10 e secondo il relativo disciplinare. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, adotta la convenzione tipo e relativo disciplinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a seguito di consultazione con le associazioni degli enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.
2. Con la stipulazione della convenzione di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
2 bis. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente a condizione che le stesse siano in possesso dei requisiti richiesti dall'Agenzia di ambito per l'affidamento del servizio. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.
3. In presenza di un soggetto gestore del servizio idrico integrato operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati concertano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione.
4. In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e tariffaria nonché l'economicità complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto proprietario dei medesimi sistemi può effettuare, previa deliberazione degli enti locali assunta in sede di Agenzia, la gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attività previste nel presente comma. Tale facoltà si estende anche al caso di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore del servizio idrico integrato, della proprietà di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria.
5. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.
5 bis. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio idrico integrato nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati.
Capo IV
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 15
Servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. abrogato.
Art. 16
Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del servizio, l'Agenzia entro diciotto mesi dall'istituzione:
a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonché i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora costituiti, le gestioni esistenti che operano in coerenza con le previsioni del piano provinciale di gestione e rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lett. a) che confluiscono in quest'ultime o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;
c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una convenzione per la gestione del servizio nel periodo di transizione. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.
2. La convenzione di cui alla lett. c) del comma 1 è della durata:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito.
2 bis. Le durate di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalità di cui all'art. 18 bis, comma 5.
2 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 17, comma 2 si siano verificate le condizioni di cui al comma 2 la durata della convenzione e rideterminata sulla base del requisito maturato.
2 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 1.
3. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui alla lettera c) del comma 1 previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
4. Restano ferme sino alla loro scadenza le concessioni del servizio affidate a società ed imprese consortili mediante procedure ad evidenza pubblica.
Art. 17
Piano di ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. abrogato.
Art. 18
Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per ciascuna delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 16, l'Agenzia sulla base del metodo normalizzato stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Sito esterno determina la tariffa ... del servizio da applicarsi in costanza della convenzione prevista dallo stesso articolo.
2. abrogato.
1 bis. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale, l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali e per tipologia d'utenza.
2 bis. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, prevedono forme di riduzione della tariffa commisurate alle quantità di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata.
Art. 18 bis
Gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
1 bis. Nella convenzione per l'affidamento del servizio sono fissati gli standard di prestazione e di qualità che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle attività di raccolta anche differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli standard di prestazione e di qualità devono essere funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata indicato nel piano d'ambito, che non può comunque essere inferiore alla percentuale stabilita dalla normativa vigente.
1 ter. La Giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui all'articolo 8 sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri per la quantificazione e la finalizzazione delle penali introitate dall'Agenzia. Gli introiti derivanti dall' applicazione delle penali suddette, qualora si riscontri il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un apposito programma e concordate tra Agenzia d'ambito ed ente gestore. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è verificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti sulla base delle modalità e dei criteri di calcolo fissati dalla Giunta regionale con proprio atto.
2. In presenza di un soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.
3. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali. Per sopravvenute esigenze organizzative l'Agenzia può autorizzare il gestore, previa richiesta del medesimo, ad affidare a soggetti terzi lo svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle previste in convenzione.
4. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati da soggetti che esercitavano la gestione diretta o non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
5. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.
Art. 19
Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani
1. abrogato.
Capo V
QUALITÀ DEI SERVIZI E FORME DI GARANZIA PER I CONSUMATORI
Art. 20
Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
1. abrogato.
Art. 21
Compiti dell'Autorità
1. abrogato.
Art. 22
Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
1. abrogato.
Art. 23
Carta del servizio pubblico
1. abrogato.
Art. 24
Comitati consultivi degli utenti
1. abrogato
Art. 25
Personale
1. Nel caso di trasferimento di attività concernenti il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dai Comuni, loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e privati, al personale già adibito a dette attività che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 Sito esterno secondo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti servizi, l'impresa subentrante avvia con le organizzazioni sindacali le procedure eventualmente previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale dell'impresa cessante.
3. L'Agenzia coordina le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e modalità stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio.
4. Il personale in servizio negli enti di cui al comma 1 è soggetto alle procedure di trasferimento di cui al presente articolo nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente. Il personale che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'Agenzia entro il termine dalla stessa determinato.
5. Qualora i posti dell'organico del gestore del servizio non risultino integralmente ricoperti con il personale soggetto alle procedure di trasferimento che non ha presentato la domanda di cui al comma 4 si procede, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e tenuto conto prioritariamente del criterio dell'anzianità, al trasferimento del restante personale.
6. Il personale non trasferito è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.
7. abrogato
8. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo è conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento e si applicano i trattamenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.
9. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della legge 8 agosto 1991, n. 274 Sito esterno per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento presso l'ente di appartenenza.
10. La Regione, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di cui al comma 5 di trasferimento del personale.
10 bis. Nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi del gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore del servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
Capo VI
SANZIONI E NORME FINANZIARIE TRANSITORIE FINALI
Art. 25 bis
Sanzioni
1. Gli enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge sono esclusi dai finanziamenti regionali di settore.
Art. 25 ter
Metodo tariffario
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il metodo è determinato tenendo conto di meccanismi incentivanti il risparmio delle risorse ambientali per la sostenibilità dello sviluppo, della qualità del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari al servizio, dell'entità dei costi di gestione e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio, nonché di quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 e 4 bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
3. Il metodo dovrà tenere conto degli oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la riproducibilità della risorsa nel tempo e il conseguimento di un più elevato livello di qualità. I suddetti fondi sono assegnati dalle Agenzie d'Ambito alle Province sulla base di accordi di programma per contribuire all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse. In particolare, le attività sono esclusivamente finalizzate alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli interventi solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica.
4. Per le successive determinazioni della tariffa il metodo tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
Art. 26
Iniziative di studio e ricerca
1. La Regione per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge può, anche su proposta dell'Autorità di cui al precedente art. 20, affidare ad enti, istituti di ricerca, aziende specializzate e a liberi professionisti di comprovata esperienza incarichi di studio, consulenza, rilevazione ed organizzazione di dati, anche finalizzati ad attività di pianificazione.
2. Le Agenzie per perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonché per sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai medesimi, promuovono accordi di programma con i soggetti gestori e con altri soggetti, pubblici e privati, di riconosciuta competenza.
Art. 27
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 8 e 20 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 27 bis
Disposizioni transitorie
1. Sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c), le spese di funzionamento delle Agenzie sono comunque a carico degli enti locali che vi provvedono di norma con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con le risorse poste a carico dei rispettivi bilanci.
2. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici qualora sia in scadenza un contratto di servizio ovvero quando si renda necessario per atto dell'autorità giudiziaria o per cause di forza maggiore, può, anche in deroga alle disposizioni vigenti e previo assenso del soggetto gestore, prorogarlo sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).
3. Qualora il soggetto gestore di cui al comma 2 non esprima il proprio assenso, l'Agenzia affida direttamente il servizio sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale e delle possibili soluzioni gestionali, tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, ad un gestore individuato fra quelli esistenti sul territorio provinciale. Con le medesime modalità l'Agenzia affida direttamente segmenti di servizio o nuove opere strumentali all'erogazione del servizio.
4. A richiesta del Comune interessato al superamento della gestione diretta, l'Agenzia, una volta individuate le gestioni previste all'articolo 10, comma 1, lettera a) e all'articolo 16, comma 1, lettera a) e previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, può anticipatamente far confluire detta gestione in una delle medesime. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) sono adeguate le condizioni di gestione del servizio.
5. La stipula delle convenzioni di cui al comma 4 non determina un nuovo affidamento dei servizi ed ha una durata nei limiti di quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 16, comma 2.
6. Per la durata della salvaguardia ovvero delle gestioni rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i rapporti giuridici, ivi compresi quelli per la gestione del servizio con soggetti terzi, producono effetti senza soluzione di continuità.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, i Comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione dei servizi disciplinati dalla presente legge sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).
8. Sino all'approvazione del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3 del 1999, il piano di ambito previsto all'articolo 12 della presente legge è predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione con apposita direttiva.
Espandi Indice