Gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
1 bis. Nella convenzione per l'affidamento del servizio sono fissati gli standard di prestazione e di qualità che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle attività di raccolta anche differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli standard di prestazione e di qualità devono essere funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata indicato nel piano d'ambito, che non può comunque essere inferiore alla percentuale stabilita dalla normativa vigente.
1 ter. La Giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui all'articolo 8 sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri per la quantificazione e la finalizzazione delle penali introitate dall'Agenzia. Gli introiti derivanti dall' applicazione delle penali suddette, qualora si riscontri il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un apposito programma e concordate tra Agenzia d'ambito ed ente gestore. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è verificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti sulla base delle modalità e dei criteri di calcolo fissati dalla Giunta regionale con proprio atto.
2. In presenza di un soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.
3. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali. Per sopravvenute esigenze organizzative l'Agenzia può autorizzare il gestore, previa richiesta del medesimo, ad affidare a soggetti terzi lo svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle previste in convenzione.
4. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati da soggetti che esercitavano la gestione diretta o non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
5. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.