LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999
Titolo I
FINALITA' E PRINCIPI
Art. 1
Finalità e indirizzi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali:
a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici, sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della Regione, sia attraverso l'individuazione delle attività e dei servizi che possono essere svolti da soggetti privati, fermi restando i compiti di regolazione e controllo pubblico;
b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle attività private;
c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare la loro maggiore efficacia.
2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il principio della integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresì, il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei procedimenti di attuazione.
3. Sono oggetto specifico della presente legge:
a) l'adeguamento dell'ordinamento e dell'organizzazione regionale, le necessarie misure per il riordino della legislazione regionale e gli strumenti per realizzare l'integrazione tra i livelli istituzionali del governo locale;
b) il conferimento di funzioni ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Associazioni intercomunali, alle Comunità montane, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonchè alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali.
Art. 2
Principi
1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal presente articolo.
2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà;
b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle funzioni;
c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente, affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture già esistenti;
d) l'affidamento a soggetti esterni all'amministrazione di attività che possono più utilmente essere svolte in tale forma sulla base di una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e qualità.
3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del principio di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia costituzionale garantita agli enti del sistema locale.
4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:
a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalità di concertazione dell'azione amministrativa;
b) agevola l'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali.
5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:
a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o incompatibili;
b) razionalizza il quadro legislativo fissando principi e criteri per la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;
c) provvede alla revisione delle norme di contabilità regionale.
6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella legislazione vigente, ovvero a fissare i principi ed i criteri generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.
7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province e agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Criteri per le disposizioni di parte terza
1. In coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della presente legge contiene, per ciascuna materia, norme espresse concernenti:
a) la definizione dei contenuti generali;
b) il conferimento di funzioni a ciascun livello istituzionale, incluse le funzioni connesse e strumentali;
c) le conferme eventuali di conferimenti già disposti dalla legislazione vigente;
d) la disciplina dei procedimenti;
e) le modalità di determinazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane;
f) la disciplina sostanziale della materia, ovvero il rinvio a provvedimenti legislativi collegati, quali atti di indirizzo espressi in forma legislativa dal Consiglio regionale alla Giunta.
Art. 4
Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative
1. La Regione, nonchè le Province ed i Comuni nell'ambito dei propri ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive amministrazioni lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di attività materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.
2. Il conferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialità e mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono comunque contenere:
a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di essa;
b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività;
c) le modalità dei controlli della Regione sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
d) la durata ed il compenso.
3. La Regione può affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di contributi. La convenzione può altresì riguardare la loro concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.