LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999
Titolo II
NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 5
Decorrenza delle funzioni e azione congiunta della Regione e degli Enti locali
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle funzioni conferite alla Regione e agli Enti locali è fissata dai decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 .
2. Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alla Regione e agli Enti locali, la Regione e il sistema delle autonomie dell'Emilia- Romagna collaborano con gli organi dello Stato, affinchè i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997 siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998 e delle esigenze di certezza in ordine alle modalità e procedure di conferimento, nonchè in ordine ai criteri di ripartizione del personale, di cui al comma 4 dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo.
Art. 6
Procedure per la definizione puntuale delle modalità di trasferimento
1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza attraverso le seguenti modalità:
a) previa definizione dell'entità complessiva dei trasferimenti di personale, beni e risorse, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998 , riferita globalmente a ciascun livello istituzionale, la puntuale individuazione delle quote spettanti ad ogni Ente locale è effettuata con appositi decreti del Presidente della Regione, col parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e della Commissione consiliare competente, ricognitivi del personale, dei beni e delle risorse rispettivamente attribuite;
b) il trasferimento è operato direttamente dai DPCM e si perfeziona con l'adozione dei suddetti decreti ricognitivi del Presidente della Regione.
Art. 7
Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative modalità
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al D. Lgs. n. 112 del 1998 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 112 del 1998 .
2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonchè al finanziamento di quelle conferite agli Enti locali; a tal fine corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle stesse.
3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2 avviene entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun DPCM emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e comunque non prima di 180 giorni dal loro effettivo accreditamento.
4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente. Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si tiene conto dei finanziamenti già previsti nel bilancio pluriennale 1998-2000 della Regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei bilanci pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità finanziarie del bilancio regionale.
5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di trasferimento delle stesse agli Enti locali.
6. La legge di bilancio determina l'entità delle spese per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese al comma 1. A tal fine e là ove necessario, la legge di bilancio provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 8
Mobilità del personale
1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il trasferimento del relativo personale.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali, e sentita la Camera di Commercio competente per territorio relativamente al personale ad essa trasferito.
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le loro dotazioni organiche.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata.
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di rendere più funzionali i trasferimenti, la Regione può definire percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.
Art. 9
Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto sullo stato delle autonomie
1. Nell'ambito delle strutture regionali viene esercitata la funzione di osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale, con riferimento agli Enti territoriali della regione, anche al fine di individuare strumenti per la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici.
2. La Giunta regionale presenta un rapporto annuale sulla riforma amministrativa e sull'impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate e agli esiti della contrattazione in sede decentrata. Il rapporto è elaborato sulla base di criteri confrontati con la Conferenza Regione-Autonomie locali, con la Conferenza regionale per l'economia e il lavoro e con le associazioni rappresentative degli utenti. Sulla base di tale rapporto, la Giunta regionale presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale sulla attuazione della riforma amministrativa.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Conferenza Regione-Autonomie locali un rapporto sullo stato delle autonomie al fine di coordinare ed integrare le politiche locali. A tal fine gli Enti locali inviano periodicamente alla Regione i dati e le informazioni necessarie, ivi compresa la relazione previsionale e programmatica.